DELIBERA DEL 30 marzo 2011
La Giunta Esecutiva dell’Unione Nazionale delle Camere Civili
PRESO ATTO
che il 21 marzo 2011 è entrato in vigore il Dlgs. 28/2010 il quale prevede per un consistente numero di controversie civili e commerciali l’obbligo di accedere preventivamente ed a titolo oneroso al procedimento di mediazione
che le richieste rivolte al Governo da tutta l’Avvocatura di prorogare l’entrata in vigore della legge, per consentire un complessivo e più ponderato esame dell’articolato, onde verificarne l’efficacia ‘sul campo’ ed eventuali criticità del nuovo istituto, sono rimaste inascoltate
che il Ministro della Giustizia ha, infatti, deciso di ‘forzare la mano’ attraverso la presentazione di un maxi-emendamento al c.d. Decreto mille proroghe, votato con la fiducia, che ha disatteso sia il parere favorevole alla proroga espresso dalla Commissione Giustizia del Senato sia l'emendamento, di eguale contenuto, approvato dalle Commissioni Riunite Bilancio ed Affari Costituzionali.
che il nuovo istituto presenta numerosi profili di incostituzionalità sia in relazione alla prevista obbligatorietà di accesso alla procedura, che non ha precedenti in nessuno degli altri Paesi Europei che pure hanno recepito la direttiva 2008/52/CE, sia in relazione alla mancata previsione della obbligatorietà dell’assistenza legale alle parti;
che l’attuale mediazione in particolare
- espone concretamente imprese e cittadini, ma soprattutto questi ultimi, al rischio di vedere irrimediabilmente ed inconsapevolmente compromesse le proprie ragioni e ciò sia per la non obbligatorietà dell’assistenza legale sia per il fatto che, da Regolamento, possono essere mediatori anche soggetti del tutto privi di esperienza e conoscenza in ambito giuridico;
- aumenta ulteriormente per imprese e cittadini i costi del servizio Giustizia, atteso che le spese per la gestione della procedura di conciliazione sono interamente a carico degli utenti;
- espone gravemente sia le parti che i loro difensori a rischi economici inaccettabili in caso di soccombenza nella successiva ed eventuale lite giudiziale finendo di fatto per viziarne e coartarne la libera volontà ed il pieno diritto ad adire le vie giudiziali
- allunga inutilmente ed indiscriminatamente i tempi già eccessivamente lunghi dell’attuale processo civile dovendo essa essere esperita anche per quelle controversie in cui il grado di conflittualità esistente tra le parti o la natura particolarmente complessa dell’oggetto del contendere rendono inutile già a priori qualsiasi tentativo di soluzione extra giudiziale
che sotto il profilo squisitamente politico, inoltre, il modus procedendi del Governo e del Ministro della Giustizia costituiscono un segnale chiaro, preoccupante ed inequivoco, di una condizione di avvilente soggezione della politica ai poteri economici forti e della discutibile quanto pericolosa scelta di accordare la prevalenza agli interessi economici su ogni altro interesse, ivi compreso quello ad una giustizia piena, vera e di garanzia così e come previsto dall’art. 111 della nostra Costituzione;
che in quest’ottica e per le medesime finalità di deflazionare ad ogni costo il contenzioso in essere, il Governo ed il Ministro della Giustizia hanno vieppiù recentemente presentato un disegno di legge per lo smaltimento e la riduzione del contenzioso civile il quale prevede:
- l’obbligo della motivazione breve di tutte le sentenze che rischia seriamente di vanificare il diritto sacrosanto delle parti in contesa di comprendere appieno le motivazioni che hanno condotto il Giudice a decidere per la ragione dell’una ed il torto dell’altra;
- la necessità di corrispondere anticipatamente il contributo unificato per il giudizio di impugnazione qualora, all’esito del giudizio di primo grado e della sentenza resa in forma sommaria, una delle parti intenda ottenere la motivazione estesa della decisione, possibile peraltro solo in un brevissimo termine perentorio; il che implica che una parte si trovi a poter decadere da una impugnazione o comunque a dover pagare ingiustamente allo Stato le spese di una impugnazione che, all’esito dalla motivazione estesa, risulti in realtà non coltivabile stante la correttezza e l’esaustività delle ragioni complete esposte dal Giudice
- la perenzione dei giudizi d’appello e di cassazione ove le parti in contesa non comunichino, ad azione già avviata, ed in un termine perentorio, la loro intenzione di voler proseguire nel giudizio;
- la possibilità di reclutamento da parte dei Tribunali di giovani laureati e dottorandi di ricerca in materie giuridiche ai fini dell’inserimento nei rispettivi uffici ma senza alcun diritto al compenso; il chè implica il rischio di un sostanziale e gratuito asservimento di giovani laureati ed il loro impiego per demotivanti mansioni di segreteria e cancelleria;
- il reclutamento di Giudici ausiliari scelti tra avvocati dello Stato e magistrati in pensione, da destinare alla stesura delle sentenze nella cause mature per la decisione; il chè implica il rischio di una pericolosa gestione bicefala di uno stesso processo ove la fase di trattazione ed istruttoria viene sostanzialmente scissa dalla fase decisoria
che le rimostranze civili e le proposte di modifica sottoposte al Ministero competente dall’Unione Nazionale delle Camere Civili e da tutte le altre rappresentanze dell’Avvocatura, sia con riguardo alla mediazione che con riguardo alle soluzioni per lo smaltimento del contenzioso civile sono rimaste del tutto inascoltate
che, pur nella consapevolezza che l’astensione dalle udienze è vista dagli avvocati civilisti come un possibile disagio per i propri assistiti, l’Unione Nazionale delle Camere Civili ritiene che, in una situazione di grave attacco alla categoria ed ai diritti dei cittadini, quale quella a cui stiamo oggi assistendo, sia assolutamente necessario dare comunque alla Politica, al Governo ed al Ministro della Giustizia un segnale di reazione forte e coesa di tutta l’Avvocatura
tanto premesso
delibera
lo stato di agitazione dell' Avvocatura;
proclama
l'astensione dalle udienze civili e da ogni attività giudiziaria nei giorni 14 e 15 aprile 2011, nel rispetto della normativa di legge in materia di "autoregolamentazione"
invita
i Consigli degli Ordini, le Camere Civili aderenti all’Unione e tutte le altre Associazioni Forensi a dare adeguata comunicazione a tutti gli iscritti della presente delibera mediante diffusione del testo integrale;
dispone
trasmettersi la presente delibera al Capo del Governo, al Ministro della Giustizia, ai Presidenti delle Camere e delle rispettive Commissioni Giustizia, al Presidente del CNF, al Presidente dell’OUA e ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine e delle Associazioni maggiormente rappresentative, nonché di dare comunicazione dell’astensione ai sensi della vigente normativa.
Il Presidente Il Segretario Avv. Renzo Menoni Avv. Laura Jannotta