Procedimento sommario di cognizione - Controversie assoggettate al rito locatizio – inapplicabilità.
Procedimento sommario di cognizione - Controversie
assoggettate al rito locatizio – inapplicabilità.
Il procedimento sommario di cognizione (art. 702 bis e ss.
c.p.c.) è incompatibile con le controversie soggette al rito speciale
locatizio/laburistico, a pena di inammissibilità radicale del ricorso,
cioè senza possibilità di mutare il rito ex art. 426 c.p.c., che è norma
nella specie inapplicabile (Tribunale di Modena, ordinanza 18 gennaio
2010 – solo massima).
Procedimento Sommario di Cognizione - Natura - Presupposti e condizioni – Deduzione dei mezzi di prova - Compatibilita’ con il calendario del processo.
Procedimento Sommario di
Cognizione - Natura - Presupposti e condizioni – Deduzione dei mezzi di
prova - Compatibilita’ con il calendario del processo.
Il rito sommario non è un
procedimento a cognizione sommaria ma a cognizione piena in quanto la
sua funzione è quella di accertare definitivamente torti o ragioni con
un provvedimento idoneo al giudicato. Per la trattazione della causa con
il rito sommario il Giudice deve valutare l’oggetto originario del
processo ed i fatti costitutivi della domanda, anche in relazione al
valore della causa; le eventuali domande riconvenzionali e quelle nei
confronti di terzi e le difese svolte in sede di costituzione dal
convenuto e dai terzi; l’impostazione complessiva del sistema difensivo
del convenuto (e dei terzi), da cui desumere le questioni, di fatto e di
diritto, controverse tra le parti, tenendo anche conto di singole
eccezioni di rito e di merito, nonché delle richieste istruttorie già
formulate o comunque prospettate quale thema probandum. Le parti
possono formulare richieste istruttorie sino alla pronuncia del giudice
in ordine alla decidibilità della controversia con le forme del
sommario.
Il calendario del processo non è
applicabile al rito semplificato di cognizione in quanto la sua natura
di rito celere e snello non appare compatibile con la funzione della
calendarizzazione delle udienze che, rispondendo all’esigenza di
programmare con le parti la durata del procedimento civile al fine di
garantire un tempo ragionevole di definizione del giudizio, ha una sua
ragion d’essere solo in relazione al giudizio ordinario. L’introduzione
del calendario inoltre andrebbe ad introdurre un elemento di rigidità
nell’istruttoria che non appare compatibile con la necessità di una
gestione deformalizzata del procedimento.
Tribunale di
Varese, sez. I civ., ordinanza 18 novembre 2009