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Procedimento sommario di cognizione - Controversie assoggettate al rito locatizio – inapplicabilità.

Procedimento sommario di cognizione  - Controversie assoggettate al rito locatizio – inapplicabilità.

Il procedimento sommario di cognizione (art. 702 bis e ss. c.p.c.) è incompatibile con le controversie soggette al rito speciale locatizio/laburistico, a pena di inammissibilità radicale del ricorso, cioè senza possibilità di mutare il rito ex art. 426 c.p.c., che è norma nella specie inapplicabile (Tribunale di Modena,  ordinanza 18 gennaio 2010 – solo massima).

Procedimento Sommario di Cognizione - Natura - Presupposti e condizioni – Deduzione dei mezzi di prova - Compatibilita’ con il calendario del processo.

Procedimento Sommario di Cognizione -  Natura - Presupposti e condizioni – Deduzione dei mezzi di prova - Compatibilita’ con il calendario del processo.

Il rito sommario non è un procedimento a cognizione sommaria ma a cognizione piena in quanto la sua funzione è quella di accertare definitivamente torti o ragioni con un provvedimento idoneo al giudicato. Per la trattazione della causa con il rito sommario il Giudice deve valutare l’oggetto originario del processo ed i fatti costitutivi della domanda, anche in relazione al valore della causa; le eventuali domande riconvenzionali e quelle nei confronti di terzi e le difese svolte in sede di costituzione dal convenuto e dai terzi; l’impostazione complessiva del sistema difensivo del convenuto (e dei terzi), da cui desumere le questioni, di fatto e di diritto, controverse tra le parti, tenendo anche conto di singole eccezioni di rito e di merito, nonché delle richieste istruttorie già formulate o comunque prospettate quale thema probandum.  Le parti possono formulare richieste istruttorie sino alla pronuncia del giudice in ordine alla decidibilità della controversia con le forme del sommario.

Il calendario del processo non è applicabile al rito semplificato di cognizione in quanto la sua natura di rito celere e snello non appare compatibile con la funzione della calendarizzazione delle udienze che, rispondendo all’esigenza di programmare con le parti la durata del procedimento civile al fine di garantire un tempo ragionevole di definizione del giudizio, ha una sua ragion d’essere solo in relazione al giudizio ordinario. L’introduzione del calendario inoltre andrebbe ad introdurre un elemento di rigidità nell’istruttoria che non appare compatibile con la necessità di una gestione deformalizzata del procedimento.

Tribunale di Varese, sez. I civ., ordinanza 18 novembre 2009
Procedimento sommario di cognizione - Presupposti - Criteri per la valutazione da parte del Giudice della sommarietà.
Procedimento sommario di cognizione -  Presupposti - Criteri per la valutazione da parte del Giudice della sommarietà. 
La non sommarietà dell'istruzione deve valutarsi non tanto con riferimento all'oggetto della domanda quanto in relazione alle prove necessarie per la decisione, sulla base delle difese assunte dalle parti.  Ai fini  della valutazione del presupposto di cui all'art. 702 ter comma 3, infatti, le cause non possono essere divise tra cause oggettivamente complesse e cause semplici, ma tra cause in cui l'istruttoria può essere complessa e lunga ed altre cause in cui l'istruttoria può essere condotta in modo deformalizzato e con rapidità. 
Tribunale di Mondovì - ordinanza 05 novembre 2009