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Il procedimento sommario di cognizione (art. 702 bis e ss. c.p.c.) è incompatibile con le controversie soggette al rito speciale locatizio/laburistico, a pena di inammissibilità radicale del ricorso, cioè senza possibilità di mutare il rito ex art. 426 c.p.c., che è norma nella specie inapplicabile (Tribunale di Modena,  ordinanza 18 gennaio 2010 – solo massima).