Il procedimento sommario di cognizione
(art. 702 bis e ss.
c.p.c.) è incompatibile con le controversie soggette al rito speciale
locatizio/laburistico, a pena di inammissibilità radicale del ricorso,
cioè senza possibilità di mutare il rito ex art. 426 c.p.c., che è norma
nella specie inapplicabile (Tribunale di Modena, ordinanza 18 gennaio
2010 – solo massima).