OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI EMENDAMENTO AL D.D.L. APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 28 NOVEMBRE 2009 IN MATERIA DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI
(documento elaborato in data 2/12/2009 dalla Commissione ADR dell'Unione Nazionale Camere Civili ed inviato in data 2/12/2009 alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato
L’Unione Nazionale delle Camere Civili, già in passato, ha sottolineato l’opportunità che ad un rito civile riformato e più snello potesse essere affiancato, in modo complementare e non sostitutivo, l’utilizzo della mediazione quale strumento per risolvere i conflitti in maniera costruttiva.
I civilisti si impegneranno a raccogliere questa importante sfida, culturale e professionale, che li vede protagonisti e consapevoli del loro primario ruolo in tale metodo di gestione delle controversie e che può determinare rilevante impatto sociale, ove gli organismi di conciliazione siano costituiti con idonee garanzie di assoluta imparzialità e di specifica competenza giuridica.
L’obiettivo da raggiungere per soddisfare le crescenti esigenze sociali è, infatti, ambizioso e non potrà essere raggiunto senza un forte coinvolgimento della classe forense che mette a disposizione la sua professionalità e competenza.
L’Unione Nazionale delle Camere Civili apprezza, quindi, il ruolo centrale che viene riconosciuto agli Ordini Forensi territoriali per la concreta gestione dell’attività di mediazione da realizzarsi mediante gli Organismi di Conciliazione istituiti presso i medesimi, ma ritiene che, per la loro specifica competenza, analogo ruolo debba essere riconosciuto anche alle Associazioni forensi riconosciute come maggiormente rappresentative dal Congresso Nazionale Forense.
Ritiene inoltre condivisibile la scelta di prevedere una disciplina della procedura di conciliazione amministrata da gestirsi, con garanzia di riservatezza e favore fiscale, presso soggetti pubblici e privati, mediante Organismi di Conciliazione che assicurino professionalità, trasparenza ed indipendenza.
E cosi pure condivide la scelta di prevedere disposizioni inerenti la formazione, i requisiti ed i doveri dei mediatori auspicando, tuttavia, che vengano quanto prima rivisti in senso meno rigoroso i Decreti Ministeriali 222 e 223 del 2004 inerenti i criteri di iscrizione al Registro degli Organismi ed indennità.
L’Unione Nazionale delle Camere Civili, tuttavia, non può condividere alcune scelte del Legislatore che, nell’intento di promuovere la mediazione, utilizza chiaramente un approccio di tipo sanzionatorio.
Lo stesso infatti mostra di ignorare la realtà che l’avvocato civilista vive quotidianamente nello svolgimento della propria attività (e di cui il primo ad essere testimone è il magistrato civile coinvolto nella decisione della causa) e cioè che, di fronte ad una controversia, è proprio l’avvocato il primo soggetto ad essere consapevole delle opportunità che possono derivare al proprio assistito da una soluzione conciliativa della lite, e quindi anche dalla mediazione; ed è sempre l’avvocato il primo soggetto che, sia nella fase precedente il radicamento del giudizio sia nel corso del giudizio, si sforza, spesso inutilmente, di sottoporre al proprio cliente delle soluzioni di tipo transattivo, alternative alla definizione del giudizio con sentenza.
Ed per questa fondamentale ragione - che parte da una semplice constatazione della realtà professionale quotidiana – che L’Unione Nazionale delle Camere Civili guarda con estrema diffidenza a tutte quelle sanzioni previste dall’attuale bozza del decreto che vanno ad incidere in maniera così gravemente invasiva sul rapporto professionale esistente tra avvocato e cliente.
E con la stessa diffidenza, guarda anche ai metodi ed ai meccanismi attualmente previsti per far raggiungere l’accordo conciliativo o per sanzionare il mancato raggiungimento del medesimo.
Anche il punto focale della riservatezza, positivamente disciplinata nel decreto de quo, rischia di essere compromesso con conseguente timore di fallimento della mediazione stessa, alla luce del passaggio inerente la proposta del conciliatore.
Qualche perplessità infine non può non essere espressa anche sulla disomogenea e vasta categoria di controversie per le quali è previsto il “filtro” della conciliazione obbligatoria.
Vista la delicatezza di alcune delle materie richiamate, poi, è senz’altro opportuno prevedere che, alla parte in mediazione, venga quantomeno garantita l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la controversia superi il valore previsto dall’art.82 comma I c.p.c..
Quanto sopra premesso, l’Unione Nazionale delle Camere Civili, che da sempre si è occupata della formazione e dell’aggiornamento, attraverso la rete delle Camere territoriali e che non intende sottrarsi al suo compito sul punto, suggerisce quindi con intento cooperativo, le seguenti proposte di emendamenti, con le osservazioni di cui all’allegata relazione illustrativa:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
b) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
c) organismo: l’ente pubblico o privato, abilitato a svolgere il procedimento di mediazione, privo dell’autorità di imporre alle parti una soluzione della controversia;
d) registro: il registro degli organismi di conciliazione istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 16 del presente decreto, nonché, sino al’emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222
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Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia, su concorde domanda delle parti, nella eventuale formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
b) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
c) organismo: l’ente pubblico o privato, abilitato a svolgere il procedimento di mediazione, privo dell’autorità di imporre alle parti una soluzione della controversia;
d) registro: il registro degli organismi di conciliazione istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 16 del presente decreto, nonché, sino al’emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.
e) mediatore: il soggetto, terzo, neutro, imparziale ed indipendente che aiuta le parti a trovare un accordo
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Art. 2
(Controversie oggetto di mediazione )
1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.
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Art. 2
(Controversie oggetto di mediazione)
1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi, ove non in contrasto con la presente normativa
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Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
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Art. 3
(Disciplina applicabile e forma degli atti)
1.Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell’articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
4. La mediazione può svolgersi secondo
modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo.
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Art. 3
(Disciplina applicabile e forma degli atti)
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell’articolo 9, nonché prevedere le modalità di nomina del conciliatore che ne assicurino l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
Il regolamento deve altresì prevedere che sia assicurato un adeguato livello professionale del mediatore designato, con, in particolare, un’approfondita conoscenza della materia giuridica oggetto dello specifico procedimento di mediazione.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
4. La mediazione può svolgersi anche, in via eccezionale e ove tutte le parti vi consentano, secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo,.
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Art. 4
(Accesso alla mediazione)
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si volge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.
2. L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma l'avvocato è tenuto, nel primo colloquio con l’assistito, a informarlo della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto, a pena di nullità del contratto concluso con l’assistito Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
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Art. 4
(Accesso alla mediazione)
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso l’organismo indicato nell’eventuale clausola contrattuale che preveda la mediazione o, in mancanza di tale previsione, presso un organismo avente sede nel circondario del Tribunale territorialmente competente per la vertenza oggetto del procedimento di mediazione, sulla base della normativa del codice di procedura civile. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si volge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di deposito della domanda.
Se la domanda viene proposta ad un organismo territorialmente non competente, l’organismo stesso d’ufficio o su istanza delle altre parti deve dichiarare la propria incompetenza.
Tale incompetenza deve essere rilevata entro e non oltre la prima riunione avanti al mediatore.
2. L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l'oggetto, le ragioni della pretesa.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, l'avvocato è tenuto, prima di instaurare il giudizio ad informare per iscritto il proprio assistito, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. ( L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto a pena di nullità del contratto concluso con l’assistito Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione ). La mancata informazione può costituire illecito deontologico.
4. Nelle procedure di mediazione obbligatoria avanti agli Organismi di Conciliazione le parti devono essere assistite da un avvocato ove il valore della controversia ecceda quello previsto nell’art.82 comma I c.p.c..
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Art. 5
(Condizione di procedibilità e altri rapporti con il processo)
1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari deve esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo tempestivamente depositato e può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6, comma 1. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e dal titolo X del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può in qualunque momento invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione. L’invito deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all’invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6, comma 1 e, quando la mediazione non è stata esperita, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari.
4. I commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, se il contratto ovvero lo statuto della società prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, il giudice assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6, comma 1. La domanda è presentata davanti all’organismo indicato dal contratto o dallo statuto, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto, l’individuazione di un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.
7. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai procedimenti davanti agli arbitri, in quanto compatibili.
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Art. 5
(Condizione di procedibilità e altri rapporti con il processo)
1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari deve esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo tempestivamente depositato e può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6, comma 1. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e dal titolo X del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può in qualunque momento invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione. L’invito deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all’invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6, comma 1 e, quando la mediazione non è stata esperita, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Allorchè sia pendente conciliazione facoltativa fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6, comma 1.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari.
4. I commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4, se il contratto ovvero lo statuto della società prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, il giudice assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6, comma 1. La domanda è presentata davanti all’organismo indicato dal contratto o dallo statuto, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto, l’individuazione di un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento del deposito della domanda di mediazione si producono sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.
7. Le disposizioni che precedono non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.
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Art. 6
(Durata)
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi; decorsi venti giorni dalla comunicazione per rispondere alla domanda di conciliazione, che potrebbe essere di 20 giorni - magari inserita nel Regolamento
2. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa nelle ipotesi di cui all’articolo 5.
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Art. 6
(Durata)
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. Ove tutte le parti vi consentano, tale termine può essere prorogato per ulteriori due mesi. decorsi venti giorni dalla comunicazione per rispondere alla domanda di conciliazione, che potrebbe essere di 20 giorni - magari inserita nel Regolamento
2. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa nelle ipotesi di cui all’articolo 5.
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Art. 7
(Effetti sulla ragionevole durata del processo)
1. Il periodo di cui all’articolo 6 non si computa ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
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Art. 7
(Effetti sulla ragionevole durata del processo)
1. Il periodo di cui all’articolo 6 non si computa ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 ad esclusione delle ipotesi di conciliazione obbligatoria
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Art. 8
(Procedimento)
1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda, dandone immediata comunicazione all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo nomina uno o più mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione.
3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
4. Ove non possa procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.
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Art. 8
(Procedimento)
1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore, in possesso di adeguati requisiti di conoscenza nella materia giuridica oggetto della mediazione, e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda, dandone immediata comunicazione all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più co-mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione e secondo il regolamento del medesimo.
3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
4. Ove non possa procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.
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Art. 9
(Dovere di riservatezza)
1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione.
2. Rispetto alle dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
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Art. 9
(Dovere di riservatezza)
1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione.
2. Rispetto alle dichiarazioni e informazioni nonchè ai documenti acquisiti nel corso delle sessioni, anche separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
3. Agli stessi obblighi sono tenute tutte le parti presenti all’incontro di conciliazione
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Art. 10
(Inutilizzabilità e segreto professionale)
1. Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a séguito dell'insuccesso della mediazione. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale.
2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni e sulle informazioni conosciute nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
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Art. 10
(Inutilizzabilità e segreto professionale)
1. Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o ripreso a séguito dell'insuccesso della mediazione. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale.
2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni e sulle informazioni conosciute nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
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Art. 11
(Conciliazione)
1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo, sottoscritto dalle parti. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore formula una proposta di conciliazione dopo averle informate delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
3. Se tutte le parti aderiscono alla proposta, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta e delle ragioni del mancato accordo; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
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Art. 11
(Conciliazione)
1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo, sottoscritto dalle parti. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore, ove vi sia richiesta di tutte le parti, formula una proposta di conciliazione. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
3. Se tutte le parti aderiscono alla proposta, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale negativo. con l’indicazione della eventuale proposta e delle ragioni del mancato accordo; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
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Art. 12
(Efficacia esecutiva ed esecuzione)
1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, previo accertamento della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
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Art. 12
(Efficacia esecutiva ed esecuzione)
1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è essere contrario all’ordine pubblico, o a norme imperative, è omologato, previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
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Art. 13
(Spese processuali)
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al pagamento, in favore del Fondo unico giustizia di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo, le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.
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Art. 13
(Spese processuali)
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al pagamento, in favore del Fondo unico giustizia di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo, le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.
Nella procedura di mediazione si applicano le disposizioni di cui all’art 91 c.p.c.
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Art. 14
(Obblighi del mediatore)
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e' designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione;
c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative;
d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’organismo.
3. Su istanza di parte, il responsabile dell’organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull’istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell’organismo.
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Art. 14
(Obblighi del mediatore)
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti
2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e' designato, una dichiarazione di imparzialità e di competenza giuridica nella specifica materia oggetto del procedimento, secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione;
c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative;
d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’organismo.
3. Su istanza di parte, il responsabile dell’organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull’istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell’organismo.
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Art. 15
(Mediazione nell’azione di classe)
1. Quando è esercitata l’azione di classe prevista dall’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.
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Art. 15
(Mediazione nell’azione di classe)
1. Quando è esercitata l’azione di classe prevista dall’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.
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Capo III
ORGANISMI DI CONCILIAZIONE
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Art. 16
(Organismi di conciliazione e registro. Albo dei formatori)
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l’istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della Giustizia, aventi natura non regolamentare. Sino all’emanazione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti nell’art. 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, e successive modifiche.
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da assicurare la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17.
4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico. L’istituzione e la tenuta del registro avvengono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Ministero della giustizia.
5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale avente natura non regolamentare, l’albo dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell’attività di formazione. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.
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Art. 16
(Organismi di conciliazione e registro. Albo dei formatori)
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l’istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della Giustizia, aventi natura non regolamentare. Sino all’emanazione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti nell’art. 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, e successive modifiche.
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da assicurare la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17.
4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico. L’istituzione e la tenuta del registro avvengono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Ministero della giustizia.
5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale avente natura non regolamentare, l’albo dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell’attività di formazione. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.
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Art. 17
(Regime fiscale. Indennità)
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 51.646 euro.
3. Con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati:
a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici e il criterio di calcolo;
b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell’ipotesi di successo della mediazione;
d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1.
4. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, le parti in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, sono esonerate dal pagamento dell’indennità spettante al mediatore. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo di conciliazione apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre , a pena di inammissibilità, se l’organismo di conciliazione lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato
5. Il Ministero della giustizia, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, provvede al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici di conciliazione, in modo da coprire anche il costo dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.
6. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
7. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 11,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010 , si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n . 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.
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Art. 17
(Regime fiscale. Indennità)
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 51.646 euro.
3. Con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati:
a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici e il criterio di calcolo;
b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell’ipotesi di successo della mediazione;
d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1.
4. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, le parti in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, sono esonerate dal pagamento dell’indennità spettante al mediatore. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo di conciliazione apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre , a pena di inammissibilità, se l’organismo di conciliazione lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
5. Il Ministero della giustizia, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, provvede al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici di conciliazione, in modo da coprire anche il costo dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.
6. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
7. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 11,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010 , si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n . 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.
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Art. 18
(Organismi presso i tribunali)
1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi di conciliazione presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all’articolo 16.
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Art. 18
(Organismi presso i tribunali)
1. I consigli degli ordini degli avvocati e le associazioni forensi riconosciute maggiormente rappresentative dal Congresso nazionale forense possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi di conciliazione presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all’articolo 16.
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Art. 19
(Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio)
1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.
2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all’articolo 16.
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Art. 19
(Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio)
1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.
2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all’articolo 16.
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CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA
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Art. 20
(Credito d'imposta)
1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi di conciliazione di cui all'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3.
2. A decorrere dal 2011, con decreto del Ministro della Giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n . 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente . Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.
3. Il Ministero della Giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari ed i relativi importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n . 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi . Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n . 917.
5 . Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della Giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n . 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio" .
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Art. 20
(Credito d'imposta)
1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi di conciliazione di cui all'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3.
2. A decorrere dal 2011, con decreto del Ministro della Giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n . 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente . Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.
3. Il Ministero della Giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari ed i relativi importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n . 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi . Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n . 917.
5 . Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della Giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n . 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio" .
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Art. 21
(Informazioni al pubblico)
1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.
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Art. 21
(Informazioni al pubblico)
1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.
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CAPO V
ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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Art. 22
(Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)
1. All’articolo 10, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: “6) mediazione, ai sensi dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;”.
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Art. 22
(Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)
1. All’articolo 10, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: “6) mediazione, ai sensi dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;”.
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Art. 23
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.
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Art. 23
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.
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Art. 24
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi iniziati a decorrere dalla stessa data.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare .
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Art. 24
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi iniziati a decorrere dalla stessa data.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare .
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Note illustrative
Art. 1 ( Definizioni )
a) mediazione – b) conciliazione
Si apprezza che sia stato sgombrato il campo da ogni equivoco terminologico tra mediazione e conciliazione distinguendo il procedimento dal risultato.
Si è assistito, infatti, sia all’indifferente utilizzo dei due termini, sia all’individuazione della prima per le sole controversie inerenti persone fisiche ( mediazione familiare, sociale, penale, culturale e penale ) e della seconda per controversie tra soggetti n conflitto in via alternativa al giudizio ordinario.
In conformità ai principi espressi dalla Direttiva Europea 2008/52/CE, che pur non utilizza il termine conciliazione, si ritiene che la mediazione debba intendersi quale “ procedimento strutturato”.
Si ritiene debbano essere privilegiate le forme “facilitative” piuttosto che quelle “aggiudicative “.
La formulazione della proposta deve essere, pertanto, solo eventuale ed ove richiesta dalle parti
c) Organismo
Si condivide la scelta di devolvere la gestione delle controversie ad Organismi pubblici e privati che non abbiano alcun potere decisionale ma i cui requisiti devono essere individuati per garantire la migliore e più professionale risposta alla domanda delle parti.
d) Registro
Si auspica che venga quanto prima rivisto il contenuto del D.M. 222 del 2004 inerente i criteri di iscrizione al Registro degli Organismi e che vengano previsti Regolamenti uniformi per i medesimi. Si insiste perché venga sottolineata la formazione teorica e pratica dei mediatori accreditati presso gli Organismi, i loro obblighi e doveri nonché la previsione del codice etico. Su tale scorta, ben potrebbe essere introdotto un punto e) per definire la figura del mediatore quale soggetto terzo, neutro, imparziale ed indipendente, obbligato alla riservatezza, senza alcun potere decisionale, professionalmente formato ed aggiornato, che aiuta le parti nel raggiungimento dell’accordo che risolve la controversia.
Art. 2 ( Controversie oggetto di mediazione )
1) Si ritengono “conciliabili” tutte le controversie inerenti diritti disponibili. Non si ritiene necessaria alcuna superflua precisazione.
2) Si prende atto che vengono salvaguardate le c.d. “conciliazioni paritetiche” che hanno caratteristiche diverse rispetto alla “conciliazione amministrata” che qui si intende disciplinare.
Si ritiene possa prevedersi, comunque, l’opportunità di attenersi a principi comuni.
Art. 3 ( Disciplina applicabile e forma degli atti )
1-2) Le parti devono restare libere nelle scelta dell’Organismo cui rivolgersi e conseguentemente accettare il Regolamento previsto dal medesimo.
Per il contenuto del Regolamento ben potrebbero essere previsti dei criteri comuni che ogni Organismo deve osservare a garanzia del servizio dello stesso.
Deve essere garantita trasparenza nelle modalità di nomina del mediatore iscritto nell’elenco dell’Organismo. Come per la distinzione terminologica del precedente art. 1 tra mediazione e conciliazione si suggerisce la definizione di “ mediatore” ( nel D.M 222 del 2004 si fa riferimento ai conciliatori ).
3) L’ informalità degli atti e del procedimento è caratteristica irrinunciabile.
4) La previsione della eventuale procedura di mediazione telematica ( alla quale deve sempre essere preferita quella con la presenza delle parti ) non deve far venir meno ogni forma di garanzia di corretta gestione della procedura.
Art. 4 (Accesso alla mediazione )
1) La scelta di non introdurre criteri di competenza è in linea con la decisione di rimettersi alla completa volontà delle parti nonché a quella di evitare di dover ricorrere, in caso di contestazione, al Giudice Ordinario e quindi paralizzare la procedura di mediazione.
Onde sgombrare il campo da equivoci, si ritiene di precisare che ogni effetto deve decorre dal momento della presentazione della domanda presso l’Organismo e non da quello della comunicazione della stessa, a cura dell’Organismo, all’altra parte.
2) La domanda deve avere il contenuto minimo di formalità, in ottemperanza alla caratteristiche della mediazione e, a tempo stesso, garantire l’individuazione della domanda ai fini dei riflessi sul giudizio, litispendenza, prescrizione e decadenza.
3) Non condivisibile è la scelta di prevedere l’estrema conseguenza della nullità del contratto tra l’avvocato ed il proprio assistito ove non sia stata fornita a quest’ultimo informazione scritta della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione.
Tale disposizione deve essere soppressa in quanto, oltre ad esprimere sfiducia per il legale il quale ha interesse, anche attraverso la mediazione, al raggiungimento del miglior risultato per il proprio assistito, comporta una sanzione sproporzionata che incide sul suo mandato.
La pur condivisibile motivazione di incentivare l’uso della mediazione, non può tradursi in un eccesso di delega e in un approccio sanzionatorio nei confronti della classe forense il cui fondamentale ruolo deve essere valorizzato.
Nell’auspicio che anche le tariffe forensi prevedano una voce ad hoc per la prestazione professionale di assistenza alla parte in mediazione ed alla redazione dell’accordo conciliativo, si intende, in questa sede, sottolineare l’importanza e l’insostituibilità del ruolo del legale.
Le delicate materie oggetto di conciliazione previste da presente decreto inducono a prevedere l’opportunità di una assistenza legale a tutela del cittadino che intenda risolvere una controversia mediante la “ conciliazione assistita “ avanti agli Organismi deputati.
Art. 5 ( Condizione di procedibilità ed altri rapporti col processo )
1) Dalla relazione illustrativa al decreto si evince che si è inteso “ allargare ad una vasta serie di rapporti la condizione di procedibilità” per ottenere una “ reale spinta deflattiva e contribuire alla diffusione della cultura della risoluzione alternativa delle controversie”.
Benchè, dopo l’introduzione disorganica della mediazione in diverse norme, è apprezzabile che si vada ora verso un quadro di disciplina generale della materia, le ipotesi previste sono numerose ed ancora disomogenee.
Non si comprende perché siano stati inclusi alcuni tipi di responsabilità ed altri esclusi, perché alcuni tipi di contratti previsti ed altri non richiamati.
Definitivamente abbandonata la caratteristica della volontarietà della mediazione, forse si potrebbero riconsiderare i principi fondamentali della stessa che risulta maggiormente opportuna ove le parti continueranno ad avere rapporti futuri oppure considerare ove è statisticamente maggiore è la conclusione conciliativa.
La deflazione dei ruoli dovrebbe essere l’effetto e non la causa dell’introduzione della mediazione.
Potrebbe essere opportuno uno studio statistico dei ruoli per ciascuna materia prevista, anche al fine di poter distribuire utilmente il carico organizzativo sugli Organismi di Conciliazione.
L’estensione prevista è tale da lasciare qualche perplessità.
Si ribadisce, inoltre, che le materie incluse sono tali da dover suggerire, per la maggior tutela del cittadino, l’assistenza legale della parte.
2) Il Giudice dovrà provvedere anche nel caso in cui sia pendente conciliazione facoltativa proposta dalle parti.
3) Non devono essere preclusi provvedimenti urgenti, interinali e cautelari.
4) Devono essere esclusi, sic et simpliciter, i procedimenti ivi indicati.
5) Devono esser privilegiate le clausole di mediazione determinate dalla libertà contrattuale delle parti.
6) Si ritiene opportuno far discendere gli effetti della domanda di mediazione dal momento di deposito della stessa a cura della parte e non dall’incerto momento di comunicazione della stessa ad altra parte a cura dell’Organismo.
7) Non è condivisibile l’estensione al procedimento arbitrale e privato.
Art. 6 ( Durata )
Il termine deve intendersi come ordinatorio e decorrente dal momento del deposito della domanda o di quello fissato dal Giudice. I termini per la comunicazione della domanda e la risposta alla medesima sono disciplinati nei Regolamenti degli Organismi per i quali si potranno prevedere criteri comuni da disciplinarsi.
Art. 7 ( Effetti sulla ragionevole durata del processo )
Non può non essere ricompreso il periodo della conciliazione obbligatoria.
Art. 8 ( Procedimento )
1-4) E’ condivisibile l’ipotesi della co-mediazione nell’eventuale caso di controversie che richiedano competenze specifiche. Residuale deve ritenersi il ricorso ad esperti e consulenti onde evitare di appesantire la procedura di mediazione per sua natura veloce ed economica.
2) Vale la pena di ricordare che il procedimento deve svolgersi secondo quanto previsto dal regolamento dell’Organismo scelto dalla parte.
3) Superfluo è ricordare il ruolo del mediatore.
Art. 9 ( Dovere di riservatezza )
Punto centrale per la mediazione è la riservatezza. Chiunque partecipa all’incontro di conciliazione deve attenersi a tale principio.
Art. 10 ( Inutilizzabilità del segreto professionale )
Le informazione emerse nell’incontro di conciliazione, salvo accordo delle parti, non possono essere utilizzate in ogni fase del giudizio.
Art. 11 ( Conciliazione )
1-2-3) Non è opportuno che, in caso di mancato accordo delle parti, il mediatore, senza richiesta delle stesse, formuli una proposta di conciliazione da comunicarsi per iscritto alle medesime onde poi conoscerne l’accettazione o il rifiuto.
Tale previsione è in contrasto con ogni principio volto ad ottenere il successo della mediazione e viola il principio cardine della riservatezza.
4) Pare poco opportuno anche che il mediatore debba redigere il verbale di mancato accordo contenente le ragioni del medesimo da sottoporsi al Giudice della causa e che può farne discendere gli effetti sanzionatori delle spese di cui al successivo Art. 13.
Ben potrebbe essere sufficiente, oltre al caso di mancata partecipazione delle parti, redigere verbale negativo e che non contenga circostanze che, in via riservata, sono emerse nel corso della mediazione.
Art. 12 ( Efficacia esecutiva ed esecuzione )
In sede di omologa andrà verificata non solo la regolarità formale
Art. 13 ( Spese processuali )
Non possono confondersi meccanismi di incentivo alla mediazione con meccanismi sanzionatori. Devono essere applicate le ordinarie previsioni in tema di spese. L’art 91 c.p.c. è esauriente.
In ogni caso, si fa rilevare che è impossibile che il provvedimento del Giudice possa coincidere con l’accordo conciliativo. Mentre il Giudice deve attenersi alla domanda, il buon mediatore “allargando la torta” deve trovare soluzioni creative che soddisfino gli interessi delle parti e non si limitino ai diritti delle medesime. L’accordo conciliativo, com’è noto, guarda al futuro e non al passato.
Art. 14 ( Obblighi del mediatore )
Si auspica che ogni Organismo preveda un codice etico del mediatore che questi deve sottoscrivere oltre alla consueta dichiarazione di imparzialità all’atto di ogni incarico.
Art. 15 ( Mediazione nell’azione di classe )
La disposizione, visto l’art. 140 bis, è inutile.
Art. 16 ( Organismi di Conciliazione e registro. Albo dei formatori )
Si prende atto del rinvio ad appositi decreti in revisione dei D.M 22 e 223 del 2004.
Si auspica che, a fianco del Registro degli Organismi di conciliazione costituito al fine di garantire requisiti di serietà, professionalità, competenza, efficacia e trasparenza da parte dei soggetti che gestiscono la conciliazione amministrata, si riformi anche il Registro dei formatori attenendosi ad altrettanti principi di garanzia che non si richiamino esclusivamente a criteri quali quelli di anzianità ora previsti.
L’Unione Nazionale delle Camere Civili ribadisce l’importante ruolo svolto in questi anni per la formazione e l’aggiornamento ed è pronta, con le proprie professionalità a fornire il proprio contributo anche attraverso le Camere Civili territoriali.
Art. 17 ( Regime fiscale. Indennità )
1-2 ) Si apprezza il regime delle esenzioni fiscali.
3) Si prende atto del rinvio al decreto per l’individuazione dei criteri delle indennità spettanti.
4) Non si comprende, in caso di condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed ove la conciliazione sia obbligatoria, se il costo della mediazione debba gravare totalmente sugli Organismi di conciliazione.
Art. 18 ( Organismi presso i Tribunali )
Si apprezza il riconoscimento degli Organismi Forensi presso i Tribunali che potranno iscriversi a semplice domanda e previa verifica dei requisiti minimi. Si resta perplessi sulla formulazione del decreto in merito alle domande di conciliazione caso di condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed atteso il gravoso compito che spetta agli Organismi.
Si ribadisce che al legale deve essere riconosciuto un ruolo centrale nella diffusione della cultura della mediazione e ciò, sia assicurando la sua presenza a fianco della parte nella procedura a tutela dei suoi diritti, sia garantendo il contributo qualificato nella istituenda formazione.
Art. 19 ( Organismi presso i Consigli degli Ordini professionali e presso le Camere di Commercio )
Anche la conciliazione amministrata presso questi Organismi dovrà prevedere l’assistenza legale per la parte.
Art. 20 ( Credito d’imposta )
Art. 21 ( Deducibilità fiscale )
Art. 21 ( Informazioni al pubblico )
Art. 22 ( Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo )
Nessuna osservazione.
Art. 23 ( Abrogazioni )
Non si comprende se con l’abrogazione degli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 restino salvi gli Organismi iscritti per la conciliazione societaria.
Art. 24 ( Disposizioni transitorie )
Nessuna osservazione.