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La Giunta Esecutiva dell’Unione Nazionale delle Camere Civili

sin dalla pubblicazione dello schema del Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri e, successivamente, nel corso dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari chiamate a rendere il prescritto parere, e dopo la sua emanazione, ha manifestato forti perplessità e motivati rilievi sull'impianto complessivo del Decreto, rilevando  in esso:

-inadeguatezza rispetto al problema cui si intendeva dare soluzione

-concreti profili di incostituzionalità

-dequalificazione e lesione della funzione dell'avvocato

-penalizzazione dei soggetti più deboli coinvolti nelle controversie  per le quali il procedimento di mediazione è stato reso obbligatorio

E' inammissibile, innanzitutto, l'obbligatorietà del ricorso al procedimento di mediazione per tutte le controversie indicate nell'art. 5 del Decreto - in alcuni casi in termini generici e forieri di ulteriore contenzioso -  e lesiva del diritto di ogni cittadino di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, senza passaggi intermedi, per tutelare il bene giuridico che ritiene compromesso. A tal proposito va ribadito che la motivazione di tale obbligatorietà è stata impropriamente motivata con il riferimento alla normativa europea, nella quale tale principio non si rinviene.

E' contraria ai principi fondamentali dell'Ordinamento la costruzione di un procedimento reso obbligatorio per un gran numero di controversie civili nelle quali, senza limite di valore, non è contemplata la necessità della difesa tecnica della parte, mentre, contemporaneamente, si impone all'avvocato uno stringente obbligo di dettagliata informativa al cliente sulla necessità, ovvero sulla facoltà, di attivare o subire il procedimento di mediazione e, per di più, si sanziona la violazione di tale obbligo con l'annullabilità del contratto tra professionista e cliente.

  

E' lesiva dei diritti della parte, in particolare della parte debole dell'insorta controversia, la mancata previsione di un ragionevole criterio idoneo a determinare con certezza la competenza territoriale dell'organismo di mediazione da adire, con l'evidente rischio della rimessione della scelta all'arbitrio della parte più forte.

Infine, non può essere accettata la facoltà, attribuita al mediatore dall'art. 11, per il caso in cui l'accordo non venga raggiunto, di formulare, pur in assenza di una concorde richiesta di tutte le parti, una proposta di conciliazione. Ciò, in particolare per le gravi conseguenze che, secondo la previsione dell'art. 13, possono derivare alle parti in materia di spese processuali nel successivo giudizio.

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Questi rilievi, peraltro condivisi da gran parte dell'avvocatura associata, nonchè dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, sono stati oggetto di esame e discussione da parte del Consiglio dei Presidenti delle Camere Civili Territoriali aderenti all'Unione Nazionale nella riunione svoltasi in Roma il 29/5/2010 ed hanno ricevuto il convinto  consenso di tale organo.

Fermo il già manifestato giudizio negativo sul contenuto complessivo del Decreto, l'Unione Nazionale delle Camere Civili ritiene assolutamente necessario un intervento legislativo, anche mediante decretazione di urgenza, che introduca le seguenti modifiche:

-eliminazione dell'obbligatorietà dell'accesso alla mediazione;

-necessità, e non facoltatività, della difesa tecnica per tutta la durata del procedimento di mediazione;

-eliminazione dall'art. 4 - che impone all'avvocato l'obbligo di informativa al cliente dell'obbligo, ovvero della possibilità nei casi in cui non vi sia l'obbligo, di accedere alla mediazione - della sanzione dell'annullabilità del contratto tra professionista e cliente;

-introduzione di criteri di collegamento alle norme in materia di competenza territoriale per la individuazione dell'organismo di mediazione adito;

-possibilità del mediatore di formulare una proposta conciliativa soltanto nel caso di richiesta congiunta di tutte le parti del procedimento.

I N V I T A

le Camere Civili territoriali aderenti all'Unione ad adottare ogni iniziativa che nella loro autonomia organizzativa riterranno opportuna per sensibilizzare i Colleghi sulle conseguenze negative che deriverebbero dall'applicazione del Decreto, la cui piena operatività è ormai prossima.

Roma, 12 giugno 2010