-

PROTOCOLLO FIRMATO NELL’OTTOBRE 2007 DAL PRESIDENTE DEL CNF E DAL PRESIDENTE DELL’UNCC IN TEMA DI FORMAZIONE



PROTOCOLLO D’INTESA

 

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), in persona del suo Presidente Avv. Prof. Guido Alpa e l’Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC), in persona del suo Presidente Avv. Salvatore Grimaudo;

visto il Regolamento sulla formazione continua approvato dal CNF nella seduta del 13 luglio 2007;

ritenuto che, ai sensi dell’art.3, comma 4, ultimo periodo del medesimo regolamento, il CNF può stipulare con le Associazione Forensi riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso Nazionale Forense, specifici protocolli applicabili anche in sede locale, allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure di accreditamento degli eventi programmati e di quelli ulteriori;

ritenuto che l’UNCC direttamente o tramite le proprie Camere territoriali da anni svolge attività di formazione ed aggiornamento professionale;

riconosciuto utile ed opportuno per l’Avvocatura Italiana che detta attività costituisca momento di adempimento dell’obbligo formativo stabilito dal Codice deontologico forense e dal regolamento;

allo scopo di semplificare ed accelerare la procedura di accreditamento hanno convenuto di stipulare un protocollo d’intesa, ai sensi del citato art.3, comma 4, del regolamento, secondo le condizioni di seguito indicate:

 

  1. Il CNF riconosce all’attività formativa svolta dall’UNCC nelle discipline civilistiche valenza scientifica, nonchè congruenza e coerenza rispetto alle finalità del regolamento.
  2. La partecipazione e l’esercizio delle attività formative nell’ambito di eventi formativi nelle discipline civilistiche presentati ed organizzati dall’UNCC, direttamente o a mezzo delle Camere territoriali aderenti alla medesima UNCC, integrerà assolvimento degli obblighi di formazione continua professionale, con l’attribuzione di crediti formativi nella misura stabilita dagli artt. 3 e 4 del regolamento.
  3. A tal fine l’UNCC, anche a nome delle proprie Camere Civili territoriali, darà preventiva informazione al CNF ed ai Consigli dell’ordine del luogo di svolgimento, degli eventi formativi dalle stesse organizzati con riguardo alla natura dell’evento, alla sua durata, ai nominativi di eventuali relatori, con ogni altra utile informazione.
  4. Il CNF, e per esso anche l’apposita sua Commissione, potrà richiedere all’UNCC ulteriori informazioni in merito all’evento e potrà rifiutare l’accreditamento di singoli eventi solo con comunicazione motivata, da inviarsi all’indirizzo di posta elettronica di cui oltre, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente o delle ulteriori informazioni di cui al presente articolo.
  5. Il CNF renderà noto l’evento formativo tramite il proprio sito Internet, anche mediante richiamo all’analoga pubblicazione presente sul sito dell’UNCC.
  6. L’UNCC, anche a nome delle Camere Civili territoriali aderenti ad essa Unione, dichiara di condividere lo spirito del regolamento approvato dal CNF ed altresì che intende favorire la formazione gratuita, in misura tale da consentire a ciascun partecipante agli eventi l’adempimento dell’obbligo formativo e pertanto dichiara:

-        di realizzare eventi formativi non onerosi, determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti nei limiti del recupero delle spese vive da sostenersi;

-        di apprestare adeguate modalità (o direttamente o tramite le proprie Camere Civili territoriali, in quanto di rispettiva competenza) per il controllo e la rilevazione della partecipazione all’evento formativo e per il rilascio dei relativi attestati;

-        di impegnarsi, anche attraverso la propria apposita Commissione, ad un vaglio ed accertamento preventivo della qualità e valenza scientifica degli eventi proposti dalla Camere Civili territoriali, di cui si chiede l’accredito;

-        d’impegnarsi a segnalare preventivamente eventuali eventi non ricompresi nelle discipline civilistiche, ovvero non rispondenti ai parametri di non onerosità e controllo sopra indicati.

7. Ogni comunicazione potrà essere scambiata attraverso gli indirizzi di posta elettronica cnf@flashnet.it e formazione@camerecivili.org

8. Il presente protocollo d’intesa ha durata indeterminata, salva la facoltà per ciascuna parte di recedere in ogni momento, dandone comunicazione.

 

Roma, 30 ottobre 2007

 

Avv. Prof. Guido Alpa

Presidente CNF

Avv. Salvatore Grimaudo

Presidente UNCC