Parma, 5 gennaio 2010
A tutti i Presidenti delle Camere Civili
aderenti all’U.N.C.C.
A mezzo e-mail
Loro indirizzi
LETTERA CIRCOLARE N.1/2010 AI PRESIDENTI
DIGITALIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA
Caro Presidente,
il 30 dicembre u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 29/12/2009 n.193, avente ad oggetto “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”, che, per Tua comodità, Ti allego in copia.
La parte più rilevante di detto decreto è costituita dall’art. 4 che contiene “Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia”.
Tale norma prevede che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto, il Ministro della Giustizia emani uno o più decreti al fine di individuare “ le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7/3/2005 n.82 (comma 1)”.
In forza di tali normative, quindi, nel processo civile e nel processo penale tutte le comunicazioni e notificazione verranno effettuate per via telematica, mediante posta elettronica certificata (comma 2).
Le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non avranno provveduto ad istituire e comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata saranno eseguite presso la Cancelleria e segreteria dell’Ufficio Giudiziario (comma 3, lettera a, punto 3).
Gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) saranno resi disponibili per via telematica al CNF e al Ministero della Giustizia ed indicati nell’Albo del Consiglio dell’Ordine (comma 3, lettera b)
Con effetto immediato i diritti di copie rilasciate su supporto cartaceo in forma non autentica, sono aumentati del 50% (comma 4).
Sono poi apportate alcune modifiche al Codice di procedura civile (comma 8) ed in particolare:
a) all’art.125, al termine del comma 1, è previsto l’obbligo di indicare il proprio codice fiscale per il difensore o la parte che sta in giudizio personalmente;
b) all’art.163, comma 3 (che riguarda i contenuti dell’atto di citazione), si aggiunge che deve essere indicato, oltre il cognome e la residenza, anche il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché delle persone che le rappresentano o li assistono;
c) all’art.167 (comparsa di risposta), comma 1, viene previsto l’obbligo anche per il convenuto di indicare le proprie generalità ed il codice fiscale;
d) dopo l’art.149 è inserito l’art. 149 bis (notificazione a mezzo posta elettronica), che prevede che, se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, “la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo”.
Un cordiale saluto.
Renzo Menoni
/mm