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Regolamento Collegio dei Probiviri
(approvato nella seduta del 5 luglio 2013)




Art. 1. Competenze e funzioni

1. Le competenze e le funzioni del Collegio dei Probiviri sono quelle stabilite dall’art. 15

dello Statuto dell’Unione Nazionale Camere Civili.


Art. 2. Norme comportamentali

1. I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento alla massima

riservatezza in relazione a fatti, notizie ed atti di cui vengano a conoscenza nell’esercizio

delle loro funzioni o a causa del loro ufficio.

2. È tenuto ad astenersi, sia dal deliberare che dal partecipare alla riunione, il

componente del Collegio che si trovi a conoscere e decidere in seno al Collegio uno dei

seguenti procedimenti:

a) procedimenti e controversie tra due o più Camere Civili ovvero tra una o più Camere

Civili e l’Unione Nazionale di cui sia parte la Camera Civile di propria appartenenza;

b) procedimenti e controversie riguardanti un organo e/o il componente di un organo

dell’Unione Nazionale Camere Civili qualora lo stesso faccia parte della Camera Civile di

propria appartenenza;

c) procedimenti di impugnazione di delibere rese dal Collegio dei Probiviri della propria

Camera Civile;



Art. 3. Regole generali di funzionamento

 

1.

 

 

Il Collegio dei probiviri ha la propria sede in Roma presso la sede dell’UNCC.

2. Tutte le comunicazioni e/o gli atti indirizzati al Collegio devono essere inoltrati presso

 

la sede UNCC in busta chiusa ovvero all’indirizzo PEC del Presidente del Collegio dei

Probiviri in carica indicato nell’apposita sezione del sito dell’Unione (

 

www.uncc.it).

3. Le riunioni del Collegio devono svolgersi presso la sede UNCC ovvero, previo

 

accordo della maggioranza dei componenti il Collegio, presso il diverso luogo di

svolgimento delle riunioni della Giunta e/o del Consiglio dei Presidenti.

 

4. Su accordo di tutti i componenti, le riunioni del Collegio e/o l’assunzione delle

 

deliberazioni possono essere effettuate anche a distanza con l’ausilio di sistemi informatici

o telematici.

 

5. La convocazione del Collegio spetta al Presidente che vi provvede a mezzo

 

raccomandata o a mezzo pec o a mezzo fax o a mezzo mail purchè sia possibile, in ogni

caso, avere prova dell’avvenuta ricezione. Nella convocazione devono essere indicati

luogo, data, ora della riunione e gli argomenti da trattare.

 

6. Il Presidente convoca il Collegio ogni qual volta ne ravvisi l’opportunità ovvero

 

quando vi sia richiesta motivata di almeno due componenti del Collegio. Laddove a tale

richiesta non segua la convocazione nei 15 giorni successivi, i componenti richiedenti

potranno esercitare il potere di convocazione del Collegio in via surrogatoria.

 

7. Il Collegio può deliberare anche su argomenti non indicati all’ordine del giorno purchè

 

la partecipazione alla riunione sia totalitaria e nessuno dei componenti chieda il

differimento della trattazione ad altra riunione.

 

8. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre componenti e

 

delibera a maggioranza. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

 

9. In caso di impedimento del Presidente o di sua mancata partecipazione, tutte le

 

funzioni e le prerogative connesse alla carica spetteranno al Componente del Collegio con

la maggiore anzianità di età.

 

10. Delle riunioni del Collegio viene redatto verbale a cura di uno dei suoi Componenti

 

scelto di volta in volta. I verbali del Collegio, sottoscritti dal Presidente e dal Componente

che ne ha curato la redazione, sono conservati presso la sede del Collegio.



Art. 4. Rilascio di pareri interpretativi: regole procedimentali.


 

 

1.

 

 

Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Presidente Nazionale, della Giunta e/o di un

 

suo componente ovvero di una Camera Civile, per il tramite del suo Presidente, ovvero su

richiesta di uno dei suoi componenti e qualora ne ravvisi l’opportunità, anche d’ufficio,

fornisce pareri consultivi sull’interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti dell’Unione.


 

2. La richiesta deve essere inoltrata a mezzo raccomandata r.r. o tramite pec al Presidente

 

del Collegio e, per conoscenza, al Presidente Nazionale.

 

3. Il parere deve essere rilasciato e trasmesso, con le stesse forme e modalità di cui al

 

punto precedente, entro 30 giorni dalla richiesta, salvi i casi d’urgenza.

 

4. Ciascun Componente del collegio, durante le riunioni di Giunta e/o del Consiglio dei

 

Presidenti a cui partecipi individualmente, ha facoltà di rilasciare pareri orali salvi i casi in

cui la questione sia particolarmente complessa ovvero sia opportuno rimetterla al Collegio

in composizione collegiale.




Art. 5. Controversie tra Camere civili aderenti e/o tra Camere civili aderenti

e l’Unione Nazionale: regole procedimentali.

 

 

1.

 

 

Il Collegio dei Probiviri dirime le controversie tra Camere Civili ovvero tra una o più

 

Camere civili e l’Unione Nazionale.

 

2. La richiesta di apertura del procedimento può essere presentata dal Presidente

 

Nazionale, dalla Giunta Esecutiva o dalla Camera Civile che sia parte della controversia, a

mezzo raccomandata r.r. o tramite pec da inviarsi al Presidente del Collegio ed anche,

qualora si tratti di controversia tra Camere Civili, al Presidente Nazionale. Essa deve

contenere l’esposizione dei fatti oggetto della controversia con i documenti e gli eventuali

mezzi di prova utili e/o necessari ai fini della decisione.

 

3. Il Collegio esperisce preventivamente il tentativo di conciliazione.

4. Salvo il caso di in cui disponga l’archiviazione per manifesta infondatezza, il Collegio

 

istruisce e decide il procedimento, senza formalità di procedura, nel rispetto del principio

del contraddittorio e del diritto di difesa.

 

5. La decisione, da adottarsi con provvedimento scritto e motivato, deve essere resa entro

 

4 mesi dalla ricezione della richiesta di cui al comma 2 del presente articolo.

 

6. Si applicano i commi 11 e 12 dell’art. 15 dello Statuto UNCC.

 




Art. 6. Violazioni dello Statuto e/o dei Regolamenti

ed altri comportamenti disciplinarmente rilevanti: regole procedimentali.

 

 

1.

 

 

Il Collegio dei Probiviri esercita funzioni disciplinari endoassociative e vigila sul

 

rispetto dello Statuto e dei Regolamenti dell’Unione da parte degli Organi dell’Unione, dei

componenti di tali organi e delle Camere Civili aderenti.

 

2. Il procedimento può essere aperto d’ufficio o a norma del comma 2 dell’art. 5 del

 

presente Regolamento.

 

3. Salvo il caso di in cui disponga l’archiviazione per manifesta infondatezza, il Collegio

 

istruisce il procedimento, senza formalità di procedura, nel rispetto del principio del

contraddittorio e del diritto di difesa.

 

4. Si applicano i commi 13 e 14 dell’art. 15 dello Statuto UNCC.

 



Art.7. Impugnazione delle delibere del Collegio dei Probiviri

delle Camere Civili aderenti: regole procedimentali

 

 

1.

 

 

Le delibere assunte dal Collegio dei Probiviri delle Camere Civili Territoriali sono

 

impugnabili dinanzi al Collegio dei Probiviri Nazionale entro 30 gg. dalla loro

comunicazione all’interessato. In tale comunicazione devono essere riportati i termini e le

modalità per proporre impugnazione a norma del presente articolo.

 

2. L’impugnazione deve essere proposta con atto contenente l’esposizione dei fatti ed i

 

motivi di impugnazione. L’atto deve essere inviato al Collegio dei Probiviri Nazionale con

le modalità di cui al comma 2 dell’art. 3 del presente Regolamento, unitamente

all’originale della delibera impugnata, allo Statuto della Camera Civile di cui fa parte il

Collegio che ha reso la decisione, ai documenti ed agli eventuali mezzi di prova utili e/o

necessari ai fini della decisione.

 

3. Il Collegio istruisce e decide il procedimento, senza formalità di procedura, nel

 

rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

 

4. La decisione, da adottarsi con provvedimento scritto e motivato, deve essere resa entro

 

4 mesi dalla ricezione dell’atto di cui al comma 2 del presente articolo.




Art.8. Efficacia ed entrata in vigore.

 

 

1.

 

 

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente Regolamento adottato con

 

delibera del 16 gennaio 2010 ed entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua divulgazione

da effettuarsi a norma di quanto previsto dal comma 16 dell’art. 15 dello Statuto UNCC.



Approvato nella seduta del 5 luglio 2013, all’unanimità dei presenti

avv. Massimo Costa

avv. Claudio Boccini

avv. Tommaso Raimondo

avv. Emanuele Bastoni